Responsabilità medica: sofferenza fetale e presunzioni
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 21/07/2011
La Cassazione torna a parlare di sofferenza fetale e sui profili probatori sottolinea, nuovamente, i criteri del riparto contrattuale dell’onere della prova ove la condizione di “sofferenza fetale” deve essere considerata in via presunta, fino a che l’ospedale non fornisca la prova contraria, avendo lo stesso un generico obbligo di monitoraggio cardiotocografico.
Il caso è quello di un giudice di prime cure che si era appiattito su di una consulenza tecnica d’ufficio imprecisa, senza offrire una adeguata motivazione delle ragioni per cui aveva proceduto in quel modo e sul punto, la Cassazione, afferma, a chiari lettere, che il Giudice, se è vero che può avvalersi delle risultanze raggiunte dal proprio consulente, è altrettanto vero che se vengono mosse delle critiche alla consulenza tecnica d’ufficio “puntuali e dettagliate”, allora egli dovrà motivare in maniera chiara ed esaustiva le ragioni delle sue scelte, senza che posso semplicemente richiamare le conclusioni del proprio consulente.
La questione è di assoluto interesse poiché tale orientamento dovrebbe imporre ai giudici di merito di accertare ogni singola responsabilità sanitaria alla luce del fatto che trattasi di responsabilità di tipo contrattuale e, conseguentemente, gli stessi quesiti al consulente tecnico d’ufficio andrebbero formulati non più per accertare se vi è stata una patologia oppure no, ma, bensì, se la condotta del sanitario sia stata corretta oppure no, anche sotto il profilo della tenuta della cartella clinica.
La responsabilità medica troppo spesso vede orientamenti di merito che sembrano non tenere conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia sanitaria che affermano che colui il quale si trovi nella possibilità di conseguire l’accertamento del fatto astrattamente idoneo ad escludere l’esistenza del nesso eziologico tra la condotta attiva od omissiva e l’evento, non possa invocarne il suo difetto anche nel caso in cui il fatto astrattamente idoneo risultasse statisticamente “più probabile che non”.
Sulla tenuta della cartella clinica la Corte si è già espressa nel ritenere che la difettosa tenuta della stessa non vale assolutamente ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove sia provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni.
