Responsabilità nell’ambito dell’equipe medica
SCRITTO DA: admin Nessun Commento 17/02/2011
La Cassazione torna a parlare di responsabilità medica nell’ambito dell’equipe.
Il caso è quello di un danno arrecato ad un neonato, in cui la Suprema Corte con la sentenza n. 2334 del 1 febbraio 2011, afferma due importanti statuizioni: innanzitutto che la Casa di Cura risponde dell’operato dell’equipe medica sia nella fase antecedente che in quella successiva al parto; in secondo luogo, nel caso di danni al neonato, la stessa ritiene che debba rispondere anche il medico ginecologo che abbia consigliato alla partoriente una Clinica priva dell’attrezzatura necessaria oppure abbia colpevolmente ritardato l’esecuzione del parto cesareo nonostante che i previsti esami consigliassero l’immediato suo ricovero.
Quel che interessa è quindi sempre l’aspetto della riconducibilità della responsabilità sanitaria, da un lato alla struttura con la quale si è concluso il contratto di prestazione sanitaria, dall’altro al medico che non ha fatto quanto in suo potere per evitare un determinato evento.
L’errore medico, infatti, evidenziato dai giudici di legittimità, non si limita, in questo caso, nella valutazione solo degli aspetti tecnici della prestazione, ma anche di tutti gli altri aspetti, come quello del caso in questione che vede appunto il medico ginecologo responsabile per non aver indirizzato la partoriente presso la struttura ospedaliera adatta.
In casi come questo risulta quindi indispensabile separare ogni singola responsabilità onde individuare, nella maniera più corretta ed idonea possibile, i veri colpevoli del fatto.
