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Principali obbligazioni del farmacista

Il farmacista che segue le erronee indicazioni del medico nella scelta della terapia non incorre in alcuna colpa professionale, atteso che, a fronte della precisa indicazione del medico, il farmacista non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche di un paziente; peraltro, non essendo abilitato alla professione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutico-farmacologici né a controllare l’eventuale dissonanza tra le indicazioni di una casa di cura, istituto ospedaliero o altra struttura e la ricetta del medico, dovendo attenersi a quest’ultima.L’obbligo di attenersi a quanto prescritto dal medico trova legittimo ostacolo nella sola ipotesi in cui il farmacista individui nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovendo in tal caso esigere che il medico dichiari per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità.

Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2008, n, 8073

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