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Il nesso causale in sede civile e penale

La Cassazione con una sentenza recente, la n. 27000/2011, torna a ribadire la natura contrattuale della responsabilità del medico e della Struttura sanitaria. È noto infatti che nell’ambito della causalità da contatto sociale il paziente ha l’onere di provare la conclusione di un contratto, quindi del rapporto sanitario, e l’esistenza di un pregiudizio, restando invece a carico del medico e della Struttura dedurre eventuali cause giustificative conseguenti per l’inadempimento contestato.

La Cassazione ribadisce soprattutto che il criterio della causalità in ambito civilistico non è quello adottato in sede penale “della quasi certezza”, ma quello del “più probabile che non”.

Questo orientamento, ormai consolidato da diversi anni, fornisce criteri più che sensati nella valutazione dell’opportunità di rivolgersi, in caso di questioni afferenti la responsabilità sanitaria, al Giudice civile piuttosto che a quello penale. Ad avviso di chi scrive la sede propria del risarcimento è quella civilistica ove – peraltro – i criteri di accertamento del nesso causale risultano anche essere meno rigorosi rispetto a quelli propri del diritto penale.

Le situazioni in cui l’errore del medico possa integrare una responsabilità di tipo civilistico o di tipo penale sono svariate e richiedono sempre una valutazione preliminare da parte dell’avvocato serio, che deve valutare ogni elemento per poi decidere sulla necessità di rivolgersi al Giudice civile o penale. I criteri sulla valutazione del nesso causale in sede civile o penale sicuramente devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dell’avvocato diligente, posto che non tutte le situazioni in cui sia commesso un errore medico che possa raffigurare una responsabilità di tipo civilistico , risultano perseguibili anche in sede penale. Infatti accade a volte che taluni errori di diagnosi, prognosi o terapia ben rappresentino un diritto al risarcimento del danno in sede civilistica, mentre non siano sufficienti in un eventuale procedimento penale per la condanna del medico che non ha rispettato le regole della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 comma 2 c.c..

La sentenza del dicembre 2011 della Cassazione civile non fa che rimarcare un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte in tema di nesso causale ed è motivo di riflessione sulle profonde differenze che vi sono tra il procedimento civile e quello penale.


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