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Massima riservatezza ed obbligatorietà del consenso per il test anti-aids

Cass. Sez. III, Sent. 2468/09

“Nessuno può essere sottoposto al test anti-Hiv senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, e a nce in tale ipotesi il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, e ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente, potendosi prescindere dal consenso solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze d’interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, o altro). E’ onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all’esito del test e alle condizioni di salute del paziente possano pervenire a conoscenza di terzi”.

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