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Liquidazione del danno non patrimoniale secondo il Tribunale Civile di Milano – sent. 2334/09 del 19/02/2009

di Massimiliano Naso

Con questa sentenza di merito, il Tribunale di Milano, prende posizione rispetto alla sentenza 26972/08 Cass. SS. UU. dando una lettura della stessa di tipo “Ponzanelliano”. Come noto, infatti, in dottrina si sono creati due distinti orientamenti ove a capo degli stessi, da un lato abbiamo il Prof. Ponzanelli, e dall’altro abbiamo il Prof. Cendon, noto “esistenzialista”.

Così come in dottrina, anche all’interno dei Tribunali si sono create delle spaccature che poi hanno portato, nella stessa Terza Sezione della Cassazione Civile, a due orientamenti distinti. Il tutto è stato poi definito dalle SS. UU. della Cass. che con la nota sent. 26972/08 avrebbe dovuto mettere ordine rispetto alle molte domande rimaste inevase in dottrina e giurisprudenza sulle varie voci di danno non patrimoniale, prima fra tutte quella del “danno esistenziale”.

La sentenza delle SS.UU cit. è stata già abbondantemente commentata in dottrina ed ha trovato, sin dal giorno dopo della sua pubblicazione, delle aspre e aperte critiche dovute alla eccessiva confusione che nella stessa si è potuto scorgere all’esito, invece, di una sentita necessità di chiarezza su aspetti fondamentali in tema di danno non patrimoniale che sono il riflesso di sentite esigenze da parte di un ordinamento che si muove in un mondo ove gli aspetti individuali e soggettivi del danno hanno ormai una rilevanza preminente e che non possono essere eliminati così come una dottrina più tradizionalista cerca di reprimere.

Con questa sentenza, il Tribunale di Milano, va subito a precisare che all’esito della citata sentenza delle SS.UU. non è più dato parlare di voci distinte di danno bensì è necessario racchiudere il danno non patrimoniale in un’unica voce ove il Giudice ha la possibilità ed il dovere, aggiungerei, di valutare e “personalizzare” la liquidazione del danno medesimo.

Sulla scorta di questo ragionamento, il Tribunale di Milano, in un caso di responsabilità da circolazione stradale, ha liquidato un danno biologico nella misura di circa € 3.000,00 per poi, successivamente, liquidare un danno morale nella misura di € 1.500,00. Così facendo, essenzialmente, il Giudice ha liquidato il danno morale nella misura di circa il 50% del biologico, ampliando, di fatto, l’indice percentuale che si trova nel Codice delle Assicurazioni agli artt. 138-139, ove si parla di una percentuale, rispetto al danno biologico, pari al 30% in più che il Giudice dovrebbe o potrebbe ampliare seguendo la logica della “personalizzazione” del danno non patrimoniale.

Ora, al di là della circostanza che detta indicazione si trova all’interno di una legge speciale in materia assicurativa e che, quindi, va bene nel caso di specie affrontato dal Tribunale di Milano, ma che non andrebbe applicata in tutti i casi in cui sia indispensabile personalizzare il danno biologico al di fuori dell’ambito di applicazione della medesima, viene da porsi la seguente domanda: Secondo quale ragionamento, logico-giuridico, il Tribunale, in riferimento alla sent. 26972/08, ha ritenuto di liquidare il danno morale nella misura del 50% rispetto al biologico? Infatti, nella sentenza delle SS. UU. cit. non vi è alcuna indicazione su come potere procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, se non attraverso una generica individuazione della necessità di provvedere ad un risarcimento integrale del danno, previa valutazione delle allegazioni e, quindi, delle prove in atti.

La sensazione che rimane a chi legge è quella, essenzialmente, che non sia cambiato nulla rispetto a prima se non, tutt’al più, l’aver esplicitato una maggiore esigenza di certezza in termini di prova, così da chiudere le maglie rispetto ad un eventuale danno non patrimoniale configurabile “in re ipsa”.

Forse, da una lettura di questa sentenza si trae, una volta di più, lo spunto per delle riflessioni circa l’inadeguatezza delle risposte trovate nella sentenza delle SS.UU. cit., rispetto, in definitiva, all’esigenza che tutti i Giudici, “esistenzialisti e non”, avvertono nel cercare di individuare un criterio per poter rendere il ristoro del danno, giusto ed integrale rispetto al reale pregiudizio subito.

Dal mio punto di vista, la distinzione del nomen juris risulta priva di contenuti sostanziali; quel che invece conta o, meglio, quel che dovrebbe contare, è un criterio unico e quanto più certo possibile nella liquidazione di una importantissima voce di danno, come quella non patrimoniale, che, diversamente, viene lasciata alla mercè dei Giudici che rispondono alle esigenze della tutela di eventuali pregiudizi subiti dalle parti secondo valutazioni che non possono che essere soggettive e che quindi rischiano di essere tutte diverse da Tribunale a Tribunale nel territorio italiano, con il rischio di avere in situazioni identiche, due tipi distinti di ragionamento e di risarcimento.

La domanda che rimane senza risposta, allora, è la seguente: ma se non esiste un criterio certo per la individuazione delle diverse species di danno non patrimoniale come è possibile poi procedere ad una richiesta giudiziaria dell’enorme genus del danno non patrimoniale

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