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Le Tabelle 2009 di Milano e Roma a confronto e nuove possibili interpretazioni

Dopo le cc.dd. sentenze di S. Martino del Novembre 2008 i Tribunali italiani hanno trovato delle soluzioni in punto di risarcimento del danno non patrimoniale diverse tra loro, ove spiccano per diversità e atavica differenziazione i due principali Tribunali italiani, quello di Milano e quello di Roma.

In verità, il Tribunale meneghino è stato considerato spesso un riferimento per un gran numero di Tribunali italiani, infatti, degli oltre 160 Tribunali che si trovano in Italia, circa 44 di questi seguono il sistema di ristoro del danno indicato dal Tribunale di Milano.

Quel che qui interessa commentare è la profonda diversità in punto di risarcimento del danno non patrimoniale dei sistemi adottati dai due Tribunali di cui sopra.

Infatti, i nuovi valori milanesi di cui alle pubblicate Tabelle 2009, dell’Osservatorio della Giustizia di Milano, sono strutturate in tre diverse sezioni: una prima che riguarda il c.d. risarcimento del danno da invalidità permanente, quindi il danno da integrità psicofisica permanente; la seconda e la terza riferibili al danno biologico e morale, assieme, nonché uno spazio per la personalizzazione di questo danno.

Il Tribunale di Roma, invece, essenzialmente, rimane ancorato al precedente sistema di risarcimento in cui viene dato un valore del danno biologico secondo un indice parametrato all’età, ed, appunto, al danno subito che rimane fisso e che va, poi, semmai, integrato da un giudizio e da una valutazione effettuata dal magistrato in riferimento alle prove dedotte in un dato procedimento.

Quindi, abbiamo, da un lato un criterio che in via preliminare stabilisce già a priori la quantificazione del danno in un unico indice monetario, e dall’altro, invece, le Tabelle di Roma che lasciano molto spazio al giudizio equitativo del Giudice.

Essenzialmente, il Tribunale di Milano ritiene di poter standardizzare in valori medi il risarcimento del danno non patrimoniale inteso come unica voce di danno che comprende più aspetti, lasciando alla personalizzazione un margine minimo di valutazione, sulla scorta delle allegazioni, trattandosi pur sempre, come noto, di un danno conseguenza.

Mentre, il Tribunale di Roma, sostanzialmente, lascia invariato il criterio ponendosi in una posizione opposta rispetto a quella milanese.

Ora, le considerazioni su quanto indicato, ovviamente, sono varie e possono essere anche suggestive.

Innanzitutto, preme rilevare che ad uno stesso punteggio, sia in riferimento alle micro permanenti che alle macro permanenti, i due Tribunali presi in considerazione indicano valori differenti, ciò, sinceramente, sembra poco ragionevole se si considera il “valore uomo” nella sua portata costituzionale.

Qui potrei fare una serie di esempi infiniti, dai quali potrebbero rivelarsi conflitti di porata costituzionale; si pensi al caso dello stesso sinistro valutato “x” a Milano ed “y” a Roma, come dovranno comportarsi, in questo caso le compagnie di assicurazioni?

Certo il Tribunale di Milano ha avuto il pregio di dare delle indicazione “forti” ed univoche onde evitare un rischio, purtroppo piuttosto frequente, di non valutazione di alcune voci di danno.

Probabilmente, in questo modo, il Tribunale di Milano ha risposto all’esigenza indicata e molto sentita da parte degli operatori del diritto di trovare un metodo ed un sistema che garantisse l’integrale ristoro dei danni subiti in un dato sinistro senza permettere e consentire, ad esempio ad un Giudice poco attento e poco diligente, di escludere tout court importanti voci di danno che invece debbono essere considerate e liquidate, proprio sulla scorta dei principi indicati nelle sentenze delle S.U. di S. Martino n. 26972/08.

Quel che si pensa è, infatti, che è vero che un sistema tabellare troppo standardizzato rischia di non essere soddisfacente in termini di giusto risarcimento del danno perché ogni situazione è diversa da un’altra, ma è anche vero che lasciare molto spazio e libertà al ristoro del danno non patrimoniale al giudizio di equità di ogni singolo Giudice nel territorio, rischia di dare un risultato che potrebbe essere pericoloso in termini di eccessiva diversità di valutazione da Tribunale a Tribunale di un identico danno ed identica situazione.

Insomma, il problema molto sentito dagli operatori del diritto è effettivamente quello di riuscire a personalizzare il risarcimento del danno e di riuscire a trovare per ogni singolo caso il giusto ristoro integrale dello stesso.

Questo problema, sicuramente, a livello ideale può essere risolto in maniera soddisfacente da un giudizio personalizzato di un Giudice diligente all’esito di una puntuale allegazione dei fatti in giudizio e di un’attenta esposizione di un avvocato altrettanto diligente.

Quindi, idealisticamente, forse il sistema adottato dal Tribunale di Roma dovrebbe essere più confacente a questo pensiero, però, poi, a livello pratico, la realtà è tutt’altra cosa e, troppo spesso, purtroppo, capita in udienza che Giudici di impostazione più tradizionale non valutino nella loro effettiva portata tutti i danni non patrimoniali allegati, fermo restando che gli stessi debbano essere provati, trattandosi di danno conseguenza, ma è altrettanto vero che gli stessi danni possono essere risarciti per presunzioni.

Il dato che qui interessa è che, in ogni caso, ben 44 Tribunali in Italia hanno ritenuto di seguire il sistema meneghino con una tendenza in tal senso in aumento e che fornisce un dato importante e cioè che oltre un quarto dei Tribunali italiani segue il sistema del Tribunale di Milano.


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