Le nuove Tabelle “2009″ del Tribunale di Milano per la determinazione del danno non patrimoniale
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 17/06/2009
di Massimiliano Naso
L’Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha redatto delle nuove Tabelle “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica e dalla perdita del rapporto parentale. Con queste Tabelle, il Tribunale di Milano prende una posizione sicuramente forte rispetto al contenuto di cui alle SS.UU. Cass. 26972/08 proponendo una liquidazione congiunta del danno biologico con il danno morale e lasciando una forbice, in aumento, rispetto al residuo ed eventuale ulteriore danno non patrimoniale, in generale.
Si è visto, in più sentenze, in questo ultimo anno, che a seguito della sopra indicata sentenza delle SS.UU. del 2008, come si sia determinata una certa confusione su quelle che sono le voci di danno suscettibili e meritevoli di risarcimento e quelle invece non liquidabili poiché bagatellari e comunque non previste nel nostro ordinamento, poiché non meritevoli di tutela.
La sentenza delle SS.UU. Cass. 26972/08 ha, infatti, avuto il pregio di scatenare questioni a volte rimaste solo nei libri di dottrina senza, però, trovare, allo stesso tempo, una soluzione logica alle sollevate richieste di chiarimenti su nuove importanti voci di danno, come quella, ad esempio, del danno esistenziale.
Suddetta sentenza è stata talmente generica e poco chiara circa le indicazione su come comportarsi per la liquidazione del danno non patrimoniale, da far sì che si creassero, così come in effetti si sono create, delle interpretazioni del tutto soggettive e lontane da quanto, in realtà, indicato dalla Corte di Cassazione stessa.
Non di rado, infatti, anche nelle aule giudiziarie, si è sentito parlare dell’inesistenza del danno morale alla luce dell’indicata sentenza Cass. SS.UU. 26972/08 e della conseguente impossibilità di liquidazione dello stesso.
Con questo intervento, l’Osservatorio per la giustizia civile di Milano fornisce uno strumento chiaro per individuare un sistema quanto più certo possibile nella liquidazione del danno biologico, del danno morale e di ogni altra voce di danno non patrimoniale frutto di un’indagine personalizzata di ogni singolo caso e soggetto.
Quel che emerge, da una primissima valutazione delle Tabelle predisposte dall’Osservatorio, è che si sia voluto fornire uno strumento quanto più elastico possibile, onde assicurare, in punto di risarcimento del danno non patrimoniale, la giusta restituito in integrum, anche se, detta Tabella, se non altro, in tema di species del genus del danno non patrimoniale sembra fare riferimento, in via esclusiva, solo al danno biologico ed al danno morale. Così lasciando spazio alla valutazione di altre voci di danno non patrimoniale meritevoli di tutela perché poste in violazione a principi costituzionali.
Probabilmente, non appena dette Tabelle verranno effettivamente utilizzate si porrà immediatamente la questione se poter chiedere, oltre alle percentuali indicate, anche altre somme nell’ipotesi in cui, ad esempio, si siano verificati danni cc.dd. esistenziali da far confluire, per intendersi, all’interno della forbice prevista per la personalizzazione del danno, oppure attenersi ad un’interpretazione “rigida” del genus del danno non patrimoniale esclusivamente circoscritta alle definizioni statiche del danno biologico e del danno morale.
Invece, molto chiara è la posizione dell’Osservatorio in punto di adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ponendo dei criteri che prendono in considerazione il grado di parentela ed ogni circostanza, così da aversi un minimo ed un massimo di somme erogabili.
In ogni caso, al di là delle considerazioni fatte circa la liquidazione di alcune voci di danno non patrimoniale, certamente, queste Tabelle sono da intendersi come molto utili e chiarificatrici in un momento invece in cui vige, purtroppo, una gran confusione sia in dottrina che in giurisprudenza a scapito certamente dell’intero sistema di certezza della tutela risarcitoria.
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