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La responsabilità della ASL per i danni provocati dal medico convenzionato

Cassazione penale, sez IV, sentenza 23/09/2008 n. 36502

“non ricorre tra il paziente e la ASL (come avviene, invece, secondo la giurisprudenza prevalente, fra il paziente e la casa di cura – cfr. Cass. Sez. U., Sent. n. 9556 del 1 luglio 2002) il cd. contratto di spedalità, in virtù del quale la struttura si impegna a fornire prestazioni di natura alberghiera, a mettere a disposizione personale medico e paramedico e ad apprestare i medicinali e le attrezzature necessari, così costituendosi un rapporto atipico da cui discende una responsabilità della struttura medesima ai sensi dei summenzionati artt. 1228 e 2049 c.c..”.

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