La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da contagio
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 21/10/2008
Cass. Sez. III Civile, n. 24343 del 30/09/2008
A norma dell’art. 2947, 1 comma, c.c., il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno spettante al soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, inizia a decorrere non dal giorno in cui il terzo compie l’azione causativa del danno, nè dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Il fatto illecito da cui l’art. 2947, 1 comma, c.c. fa decorrere il termine di prescrizione, va individuato nell’evento dannoso, sempre che tale evento sia percepito – o possa essere percepito dall’interessato, usando l’ordinaria diligenza – non nella sua realtà fenomenica, che può essere giuridicamente insignificante, ma in tutti gli aspetti che lo rendono “ingiusto” e quidni risarcibile, ai sensi dell’art. 2043, c.c. Finché il danneggiato non sia consapevole che la malattia non è frutto di tragica fatalità, ma deriva da precise responsabilità di alcuno, no è configurabile il fatto idoneo a determinare la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
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