La Cassazione torna a precisare l’importante definizione del danno tanatologico
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 22/07/2009
Cass. Sez. Lavoro n. 12326/09
di Massimiliano Naso
La Cass. Sez. Lavoro affronta qui un caso piuttosto interessante che riguarda il c.d. danno tanatologico. Il fatto riguarda un professore universitario che dal posto di lavoro veniva accompagnato in moto da uno studente e che, a seguito di incidente stradale, perdeva la vita.
Incardinatosi il procedimento nei confronti anche dell’INAIL vengono svolte le varie fasi di gravame così arrivando poi alla Corte di Cassazione che affronta poi il tema che qui interessa e cioè quello del danno tanatologico.
Qui la Cass. riconduce il danno tanatologico o da morte immediata nella dimensione del danno morale inteso nella accezione di sofferenza della vittima che in maniera lucida assiste allo spegnersi della propria vita. In particolare, viene precisato che la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma come danno morale iure hereditatis alla condizione, però, che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato di salute. Mentre viene escluso questo tipo di danno e la risarcibilità dello stesso quando dall’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida prima del decesso.
Quel che qui viene essenzialmente precisato e puntualizzato è che il danno biologico non è configurabile come danno tanatologico e non può quindi tradursi nel contestuale diritto al risarcimento da parte degli eredi, atteso che la funzione del risarcimento del danno non è quella sanzionatoria, bensì quella di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi subiti. Ecco perché nell’ipotesi di mancata lucidità del de cuius prima della morte non sia configurabile un danno tanatologico.
