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La Cassazione ritorna sul concetto di autonomia del danno morale rispetto al danno biologico

di Massimiliano Naso

Con questa sentenza n. 11701/09 la Corte di Cassazione prende posizione circa la liquidazione del danno morale, entrando nel merito del quantum dello stesso.

Infatti, a seguito della Sentenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione del 2008 n. 26972 che, in maniera del tutto impulsiva, ha dato alcune indicazioni sull’esistenza o meno del danno morale e sull’opportunità di considerarlo e valutarlo unitamente ed in via complessiva rispetto al genus danno non patrimoniale, si sono verificate, nell’immediato, una serie di difficoltà nel cercare di individuare un criterio certo per la liquidazione di un danno che, fino ad allora, risultava liquidato secondo consuetudini diverse da Tribunale a Tribunale, sul territorio italiano.

Questa sentenza si pone a livello intermedio rispetto a quella che sarà poi una risposta data dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano che, recentemente, ha dato vita ad un vero e proprio criterio, con la redazione di nuove Tabelle, per la liquidazione del danno non patrimoniale.

In questa sentenza, infatti, la Corte di Cassazione critica la circostanza che il Giudice di secondo grado abbia adottato un parametro automatico per la liquidazione del danno morale senza considerare, invece, altri aspetti come il periodo di inabilità temporanea.

Infatti la stessa Corte aveva già criticato l’utilizzo del criterio automatico per la liquidazione del danno morale.

Il principio di diritto che ne consegue è il divieto dell’automatismo anche per le lesioni micro permanenti e dei danni morali che rimangono estranei alla definizione del danno biologico.

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