Il Tribunale di Torino interpreta per primo le Tabelle 2009 sul danno non patrimoniale elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 06/10/2009
di Massimiliano Naso
Tribunale di Torino sez. IV civile, Sentenza 4 giugno 2009 n. 4297
Il Tribunale di Torino, nella liquidazione del danno non patrimoniale adotta, per la prima volta, lo schema liquidatorio proposto dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, come noto, ha redatto le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell’integrità psicofisica e da perdita del rapporto parentale.
La circostanza riguardava un sinistro occorso in Torino ove venivano richiesti il risarcimento dei danni riportati da un motociclista, sia in riferimento al proprio motociclo andato distrutto, sia dei danni riportati alla propria persona.
Il ricorso veniva introdotto secondo la L. 102/06 trattandosi di richiesta risarcitoria per lesioni conseguenti ad un sinistro stradale da circolazione di veicoli.
In via istruttoria emergeva una incertezza probatoria sulla dinamica del sinistro che dava adito all’applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, 2 comma, c.c.
Per quanto riguarda la natura e l’entità delle conseguenze risarcibili il Tribunale di Torino prende in esame la Cass. SS.UU. n. 26972/08 onde procedere alla valutazione del danno non patrimoniale, ponendosi il problema di come procedere, a livello pratico, sulla materiale liquidazione del danno e sui criteri da seguire.
Da questa riflessione il Tribunale trae spunto per applicare i criteri utilizzati dall’Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nelle pubblicate “Tabelle 2009”.
Con questo sistema il Giudice di Torino mette in pratica ciò che era stato indicato precedentemente dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, facendo anche un interessante sforzo di interpretazione delle “Tabelle” medesime.
Quel che emerge, da subito, è la volontà del Giudice di applicare detti criteri sulla base delle allegazioni delle parti modulando ed applicando al caso di specie i valori, sia in difetto che in eccesso rispetto a quelli indicati, così dimostrando di avere ben inteso ciò che è il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale indicato genericamente dalle SS.UU. 26972/08.
Infatti, personalizzare il danno vuol dire avere la libertà di adottare un criterio generale al caso specifico avendo la possibilità di variare eventuali indicazioni tabellari, sia in difetto, che in eccesso, prendendo ovviamente in considerazione la prova allegata dalle parti e, come anticipato, al caso di specie.
Secondo il Tribunale di Torino sembra valido, in ogni caso, il sistema di liquidazione suggerito dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano al punto da avere lo stesso, in prima battuta, applicato dette “Tabelle”.
Questa sentenza appare, quindi, molto interessante per chi cerca di districarsi nel “mare magnum” dei molti orientamenti giurisprudenziali di questi ultimi tempi onde individuare un sistema risarcitorio che sia in linea con i tempi, con le esigenze del singolo e con i criteri giurisprudenziali indicati nel nostro ordinamento.
