Il danno non patrimoniale e la personalizzazione del danno biologico proposta dal Tribunale Civile di Milano
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 22/07/2009
Sentenza 06/05/09 n. 6076 Tribunale Civile di Milano, Sez. V
di Massimiliano Naso
Il Tribunale di Milano, con questa sentenza, evidenzia alcuni aspetti determinanti dell’evoluzione del danno non patrimoniale, dalle SS. UU. 26972/08 ad oggi.
La questione riguarda un intervento di laparoscopia sulle ovaie che ha determinato, come conseguenza, sulla paziente, una situazione clinica ed ormonale di tipo menopausale, configurandosi, essenzialmente, una menopausa precoce.
Questa circostanza ha determinato una serie di effetti negativi secondari come, ad esempio, l’osteoporosi che vengono accuratamente indicati dal Tribunale Ordinario di Milano.
Sin da subito, si nota una particolare attenzione svolta dai consulenti tecnici d’ufficio i quali, oltre ad una valutazione del danno biologico permanente, evidenziano altri elementi ed aspetti dinamico relazionali personali del soggetto che meritano una valutazione ulteriore rispetto al punteggio prettamente matematico del danno biologico “puro”.
Nella valutazione del caso di specie, il Giudice di Milano, sottolinea, giustamente, come il nesso causale nell’ambito della responsabilità civile si compendia nella meno esigente regola dell’evidenza preponderante, così da aversi un principio sotto il profilo della causalità che si regge su logiche di tipo probabilistico, così di fatto verificandosi un alleggerimento dell’onere probatorio a carico del paziente-attore.
Adesso, tralasciando gli aspetti medico-legali che hanno poi determinato il convincimento del Giudice ad emettere una sentenza di condanna a carico dell’Azienda Ospedaliera, andiamo subito ad analizzare, invece, gli aspetti giuridici che il Tribunale di Milano ha valutato, onde arrivare, appunto, ad una sentenza di condanna.
Il Tribunale ritiene che l’attrice abbia, quindi, subito un danno biologico dando una lettura, ai fini del risarcimento dello stesso, piuttosto ampia e, più precisamente, il danno biologico viene considerato “in relazione all’integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana”.
Sembra, a questo punto, opportuno andare a vedere la recente definizione di danno biologico offerta dal legislatore nel D.lgs. 209/05. Infatti, il danno biologico viene qui definito come “quella lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Ora, queste definizioni appaiono determinanti nella misura in cui vi è, in questo preciso momento storico, una certa confusione tra diverse voci di danno che apparentemente e per costante orientamento giurisprudenziale rientrano nel genus del danno non patrimoniale, ma che, certamente, possono ritenersi come species di danno autonome e che, conseguentemente, meritano un’attenzione ed un risarcimento indipendente.
Veniamo subito ad affrontare il tema del danno morale. Da quanto si legge nel D.lgs. 209/05 appare piuttosto chiaro che nella definizione di danno biologico non viene minimamente contemplato il pregiudizio morale e che, conseguentemente, posto che, come sottolineato dallo stesso Tribunale, esiste un principio generale dell’integrale risarcibilità del danno alla persona, lo stesso dovrebbe essere valutato autonomamente.
In questo passaggio, invece, il Tribunale di Milano preferisce sposare quella parte della giurisprudenza e della dottrina che dà una lettura della nozione di danno morale soggettivo come un danno non patrimoniale che non individua un’autonoma sottocategoria, ma che individuano, nel nomen juris, solo l’aspetto descrittivo tra i vari possibili pregiudizi. Specificando come le SS. UU. nella sent. 26972/08 abbiano ricompreso diversi tipi di pregiudizi anche di tipo esistenziale nel danno biologico.
Nonostante questa impostazione il Tribunale però sottolinea e ribadisce in più parti la necessità di risarcire il danno alla persona interamente. Viene, quindi, poi indicato come dovrà il Giudice procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando, nella loro effettiva consistenza, sia le sofferenze fisiche che quelle psichiche patite dal soggetto leso.
Nella sentenza in esame del Tribunale di Milano viene, quindi, poi evidenziato come il danno non patrimoniale non sia in re ipsa e che il Giudice dovrà porre a fondamento della propria decisione non solo le valutazioni tecniche del medico, ma anche tutti gli altri elementi che possono derivare dalla documentazione prodotta e dai testimoni.
Il Tribunale, quindi, così anticipando quanto poi avvenuto con le Nuove Tabelle del Tribunale di Milano del 2009, individua come metodo quello di liquidare per ciascun punto percentuale di menomazione all’integrità psico-fisica un importo che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva che si possono provare anche per presunzione.
Quel che essenzialmente viene evidenziato è che per quanto le SS. UU. abbiano indicato che taluni tipi di pregiudizio, come ad esempio il danno esistenziale, rispondono solo ad esigenze descrittive, tali indicazioni però non devono impedire ad un Giudice attento e coscienzioso di valutare tutti gli elementi di ogni singolo caso, onde procedere ad una “restituito in integrum” del danneggiato, valutando anche quegli aspetti di danno che vengono appunto definiti nell’ambito del danno non patrimoniale.
Ciò che appare importante e certamente in linea con quanto dovrebbe essere lo spirito che alberga i procedimenti ove si ha a che fare con il danno alla persona è che, in punto di liquidazione del risarcimento del danno, il Tribunale di Milano ha poi ritenuto, giustamente, di liquidare una somma molto più alta, rispetto a quella che sarebbe poi stata la somma ricavabile da un mero conteggio matematico dato dal punteggio del solo danno biologico individuato ed indicato dai consulenti tecnici d’ufficio; anche se sarebbe piaciuto, a chi scrive, seguire analiticamente il processo logico e matematico che il Tribunale di Milano ha seguito al fine di personalizzare il danno biologico.
Questa sentenza risulta essere molto interessante nei suoi aspetti teorici, ma soprattutto in quelli pratici, posto che l’enorme confusione che ha creato la sentenza n. 26972/08 delle SS. UU. ha, purtroppo, determinato un effetto restrittivo tale per cui alcuni giudici meno attenti si sono limitati a non riconoscere più alcune voci di danno così ottenendosi un effetto a dir poco preoccupante in termini di certezza del diritto.
Infatti, anche se le SS. UU., con riferimento al danno morale, al danno esistenziale, al danno da perdita del rapporto parentale e quant’altro, hanno indicato che queste voci di danno, come sopra anticipato, rispondono ad esigenze descrittive, tali indicazioni non hanno assolutamente impedito alla Suprema Corte di liquidare in via autonoma, in sentenze successive, ad esempio, il danno morale, ove vengano rispettati i principi generali dell’ integrale risarcimento del danno, senza duplicazioni risarcitorie, essendo appunto il compito del Giudice quello di accertare “l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (Cass. SS.UU. 26972/08)”.
Quel che qui preme sottolineare, che dovrebbe essere motivo di riflessione, è la circostanza che talune compromissioni morali ed esistenziali possono sussistere anche in assenza del danno biologico. Questo risulta determinante, innanzitutto per chi, in maniera miope, cerca di includere ogni pregiudizio all’interno del danno biologico inteso nella sua definizione più classica, in quanto, per chi sposa questo tipo di ragionamento, è evidente che non vi sarà spazio nel risarcire nessun tipo di danno se non si è verificato, appunto, un danno biologico, il che è chiaramente un ragionamento errato.
Un Giudice attento dovrà, quindi, personalizzare il danno senza procedere ad alcun tipo di automatismo risarcitorio, ma valutando singolarmente ogni situazione così da poter procedere appunto alla tanto decantata restitutium in integrum. In dottrina, alcuni autori, come ad esempio il Chindemi, hanno poi sottolineato l’opportunità, nella determinazione del pregiudizio soprattutto morale, che si faccia riferimento anche alla realtà socio – economica della zona di residenza del danneggiato, cosa certamente vera posto che nel territorio italiano esistono, a volte, realtà fortemente differenti e disomogenee.
Altro aspetto che preme sottolineare è che così come molti pregiudizi di tipo esistenziale e morale non siano collegati al danno biologico dovendo essere valutati in maniera indipendente, anche il danno biologico non risulta collegato necessariamente ai primi.
Infatti, ci sono situazioni in cui si potrà verificarsi un danno biologico ove non sussistono altri danni di tipo morale ed esistenziale.
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