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Fascicolo sanitario elettronico ed i primi orientamenti del Garante della Privacy

Con il Comunicato del 26 marzo 2009, il Garante della privacy ha emanato le prime linee guida sulla protezione dei dati ed a garanzia della persona.

Il suddetto Comunicato ha in particolare ad oggetto il c.d. “Fascicolo sanitario elettronico” (Fse). Tale strumento di raccolta dati, già, tra l’altro, in via di sperimentazione, in alcune Regioni, sarà gradualmente adottato dalle altre Regioni, e diventerà, quanto prima, una realtà nazionale.

L’intervento del Garante è, per l’appunto, giustificato dalla natura estremamente sensibile e delicata dei dati contenuti all’interno del Fse, e volto, pertanto, a descrivere un primo quadro orientativo per la gestione, amministrazione nonché trattamento dei dati a garanzia delle persone nell’ambito sanitario.

Nel sopra richiamato Comunicato stampa si legge che si dovrà avere riguardo ad una: “Informativa comprensibile e dettagliata che metta i pazienti in condizione di esprimere un consenso libero e consapevole alla costituzione del proprio fascicolo, tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati, elevate misure di sicurezza sono i principi sui quali si fondano le “Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico” messe a punto dal Garante e pubblicate oggi in Gazzetta Ufficiale. Sul provvedimento – prima della sua adozione definitiva – l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica.Con la consultazione, che si concluderà il 31 maggio, l’Autorità intende acquisire osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati.

Questi in sintesi i punti principali delle “Linee guida”.

Il fascicolo sanitario elettronico

Il fascicolo sanitario elettronico dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall’interessato con modalità adeguate (ad es., tramite smart card) e dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non potranno accedevi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro;

Il consenso autonomo e specifico

Al paziente deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere inoltre, prevista la possibilità di “oscurare” la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale;

Informativa comprensibile e dettagliata

Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. L’informativa quindi con un linguaggio comprensibile e dettagliato, deve indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai sui dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, ecc.

Le misure di sicurezza

La delicatezza dei dati sanitari trattati impone l’adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento”.

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