Decreto Presidenziale 30 ottobre 2009 n. 181 sul danno non patrimoniale
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 09/02/2010
Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009 n. 181, viene regolamentata la materia inerente i criteri medico legali per l’accertamento e la determinazione dell’individualità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi.
Tale decreto appare senz’altro molto rilevante in tema di danno non patrimoniale, in quanto si pone in maniera del tutto opposta rispetto al recentissimo orientamento giurisprudenziale di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 26972/2008. In quest’ultima sentenza, infatti, il danno non patrimoniale veniva disciplinato secondo il criterio di cui all’art. 2059 c.c., quale danno determinato dalla lesione di interessi inerenti l’individuo che non hanno un aspetto economico e che però non possono essere oggetto di una suddivisione in più voci, bensì devono fare riferimento ad una categoria unitaria di danno non patrimoniale.
Come ben noto la sentenza delle Sezioni Unite era nata sull’esigenza di chiarire la posizione della Cassazione rispetto a due orientamenti contrapposti, l’uno che riteneva il danno esistenziale come species del danno non patrimoniale, riconoscendo allo stesso una assoluta autonomia, l’altro, invece, che negava tale divisione includendo il danno esistenziale nel danno non patrimoniale generalmente definito. Quest’ultimo orientamento era stato sposato soprattutto da due sentenze, così dette gemelle, e più precisamente la n. 8827 e 8828 del 2003.
Nel d.p.r., qui commentato, contrariamente da quanto creduto ed indicato dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, si ritiene, invece, non solo indispensabile suddividere le categorie autonome del danno non patrimoniale, ma ne viene data anche una definizione chiara, in unione a quanto già era stato parzialmente indicato dalla legge n. 209/2005 recante il codice delle assicurazioni private, del danno biologico.
Ma andiamo per gradi.
Questo decreto definisce il danno biologico come quella “lesione di carattere permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Vi è inoltre una definizione del danno morale che viene inteso come quel “pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato”. Vi è poi anche una definizione di un aspetto in più e, cioè, dell’aggravamento fisico, che viene inteso come quello “stato della menomazione dell’integrità psico-fisica complessiva derivante dall’evoluzione peggiorativa della patologia da cui è conseguita l’invalidità già riconosciuta ed indennizzata, nonché da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia già riconosciuta”.
In questo decreto vengono anche indicati i criteri medico legali sia per la valutazione dell’invalidità permanente, riferita alla capacità lavorativa, che per la determinazione del danno biologico e del danno morale. Si noti che all’art. 4 di tale decreto, in punto di risarcimento del danno morale, il criterio adottato è quello ad personam, infatti, si legge testualmente, che la determinazione della percentuale del danno morale deve essere effettuata “caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connesse ed in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei due terzi del valore percentuale del danno biologico”. Ora, questo intervento legislativo anima ed animerà ancora di più le già espresse perplessità da parte di buona parte della dottrina sulla bontà dei criteri e del metodo utilizzato nella sentenza delle Sezioni Unite, n. 26972 del 2008, che risulta ancor di più essere in controtendenza rispetto ad una esigenza, sia da parte del legislatore, che da parte degli operatori del diritto, di avere criteri quanto più chiari possibili onde evitare pericolose speculazioni di chi, senza troppi scrupoli, onde tutelare interessi propri, ha dato una lettura di questa tendenza giurisprudenziale del tutto miope, affermando, ad esempio, che il danno morale ed il danno esistenziale non potevano più essere richiesti come voci di danno, poiché inesistenti.
In realtà chi ha avuto modo di leggere attentamente e con diligenza la sentenza delle Sezioni Unite, n. 26972/08, ha capito che la preoccupazione dei giudici di legittimità era più quella che non si facessero delle duplicazioni nelle voci di danno e che non venissero richieste delle somme e comunque dei risarcimenti onde tutelare danni definiti come “bagatellari”. Certamente nella sentenza di cui sopra non si è mai voluto eliminare del tutto alcune categorie di danno bensì inglobarle in un’unica richiesta economica del danno non patrimoniale avendo ben in mente il principio della restituzione integrale del danno.
Quel che qui interessa notare è che proprio per la chiara posizione del legislatore cui, ovviamente, la magistratura tutta deve uniformarsi, oggi più di ieri non sarà più possibile affermare l’inesistenza di voci di danno non patrimoniale importanti, come ad esempio il danno morale, perché questo non è l’intento del legislatore e comunque del nostro ordinamento giuridico.
Importante risulta anche l’apertura del legislatore rispetto anche al definito aggravamento fisico dovuto, appunto, ad un peggioramento successivo rispetto ad una invalidità che è stata già riconosciuta ed indennizzata. Questo è senz’altro un aspetto sacrosanto che mancava nella maniera più assoluta e costringeva, molto spesso, le persone vittime di un sinistro, a dovere attendere a volte per anni l’evoluzione di una patologia per essere certi di potere chiedere il giusto ristoro del danno patito all’esito dell’effettivo danno subito. Questo aspetto è davvero rivoluzionario poiché finalmente è in linea con le esigenze di chi si occupa sul campo di cercare di tutelare gli interessi di tutti coloro che hanno subito dei danni ingiusti per fatto altrui.
Si ritiene, pertanto, che il legislatore abbia voluto prendere una forte posizione circa l’annosa questione del danno non patrimoniale che dagli anni settanta ad oggi appassiona e tormenta le menti in dottrina ed in giurisprudenza onde, appunto, cercare di trovare un sistema giusto e, soprattutto, chiaro, per avere dei criteri per l’accertamento e la determinazione di tutte le voci del danno non patrimoniale.
