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DANNO TANATOLOGICO – Sentenza Cass. Civ. 08/04/2010 n. 8360

La Cassazione Civile (con sentenza 8.4.2010, n. 8360, della 3° sezione), torna ad occuparsi del danno tanatologico.

Il caso è quello di un agricoltore che, a causa di una scarica elettrica, che lo colpiva mentre era intento al lavoro su di un albero di noce, decedeva toccando i fili dell’alta tensione.

La morte non avveniva immediatamente, ma sopraggiungeva dopo circa mezz’ora, mentre l’infortunato si trovava a cavalcioni su di un ramo, impossibilitato a muoversi per effetto dell’elettro locuzione.

Come noto in tema di danno tanatologico esiste un orientamento favorevole al riconoscimento di tale voce di danno, ed un orientamento, invece, che, sulla scorta di una presunta mancanza di un esplicito riferimento normativo, tende ad escludere l’ammissibilità dello stesso .

Con questa sentenza la 3° sezione della Cassazione Civile indica, in modo chiaro, il favore dei giudici di legittimità verso il riconoscimento di questa voce di danno.

Essenzialmente quel che sostiene la Cassazione è che sulla scorta dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, di cui alla sentenza Cassazione Civile 11.11.2009, n. 26972, vi è stata una classificazione bipolare del danno,  che oggi viene appunto definito, in via generica, danno patrimoniale e danno non patrimoniale, avendo le varie definizioni di danno ,tra  cui il danno biologico, il danno esistenziale, una funzione meramente descrittiva.

Quindi, sulla scorta di questo orientamento se, da una parte, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, in ogni caso, dall’altra, i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, in riferimento al danno tanatologico, si deve tener conto “anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita, dopo breve tempo, la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine”, così da evitare il vuoto di tutela determinato da parte della giurisprudenza di legittimità che nega il risarcimento della danno biologico per la perdita della vita.

Quindi, il giudice, deve personalizzare la liquidazione del danno non patrimoniale tenendo conto anche del danno tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta.

In definitiva i giudici di legittimità ritengono sia configurabile la trasmissibilità iure haereditatis del danno non patrimoniale, avuto riguardo alla circostanza che la morte, che in questo caso è intervenuta dopo mezz’ora dall’evento, determinerebbe la nascita della pretesa  risarcitoria che spetta, appunto, agli eredi.

Quel che rileva in questo caso è che, mentre con sentenza 13.1.09, n. 458, la 3° sez.- Cassazione Civile aveva riconosciuto il danno tanatologico ad una vittima che era sopravvissuta all’evento mortale per un lasso di tempo di 3 giorni, qui, sempre la stessa sezione, riconosce lo stesso danno pur essendo sopravvissuta la vittima  per un lasso di tempo di soli trenta minuti.

Conseguentemente, tutto quell’orientamento giurisprudenziale restrittivo, che prevedeva la risarcibilità del danno solo nel caso di sopravvivenza della vittima in vita per un tempo “apprezzabile”, sembra essere stata del tutto sorpassata da questo nuovo orientamento.


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