Corte Costituzionale sent. 151/09 “La Legge 40/04 sulla procreazione medicalmente assistita subisce una profonda modifica in forza del rispetto del principio costituzionale di eguaglianza e del diritto alla salute”
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 14/05/2009
di Massimiliano Naso
La Corte Costituzionale con sent. n. 151/09, si pronuncia circa una sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-3, della Legge 19/02/04, n. 40.
La questione viene sollevata, sia dal TAR Lazio, il quale sottolinea i fini dell’applicazione della procedura della procreazione medicalmente assistita, e, quindi, la formazione di un numero limitato di embrioni, fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente; sia il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. Il Tribunale ordinario di Firenze, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, solleva sempre una questione di legittimità costituzionale dell’indicato articolo nella parte in cui vi sia il divieto della crioconservazione degli embrioni soprannumerari, l’obbligatorietà della creazione di un numero massimo di tre embrioni e dell’unico e contemporaneo impianto di tre embrioni.
Lo stesso Tribunale dubita sulla legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultima parte, della L.40/04, laddove prevede l’irrevocabilità del consenso da parte della donna all’impianto in utero degli embrioni creati, per violazione dell’art. 32 Cost. che vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge e nel rispetto della dignità umana.
Il medesimo Tribunale, inoltre, censura l’art. 14, L. 40/04, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto non superiore a tre” e così di altre parti della legge poiché in contrasto con gli artt. 2-3 Cost. Infatti, nella legge sopra indicata si determinerebbe la reiterata sottoposizione della donna a trattamenti sanitari che in quanto invasivi ed a basso tasso di efficacia sarebbero lesivi del principio della dignità umana. Nella stessa sentenza vengono sollevate altre questioni che, però, vengono respinte dalla Corte Costituzionale la quale, invece, sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-3, L. 40/04, si pronuncia dichiarando la illegittimità costituzionale dell’indicato articolo limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”. In riferimento al comma 3 dell’art. 14, L. 40/04, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui la L. 40/04 non prevede che il trasferimento degli embrioni da realizzare non appena possibile debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna.
La Corte Costituzionale parte dal presupposto in base al quale la L. 40/04 cerca di trovare un giusto bilanciamento tra le esigenze di procreazione e la tutela dell’embrione senza, necessariamente, tutelare in via assoluta quest’ultimo. Viene valutato dalla Corte Costituzionale un aspetto squisitamente tecnico in considerazione delle possibilità di successo del metodo della fecondazione assistita in relazione sia agli embrioni, sia alle condizioni soggettive della donna che all’età della stessa, considerando che il limite legislativo di cui alla L. 40/04, art.14, possa rendere necessario il ricorso alla reiterazione della stimolazione ovarica, ove il primo impianto non dia alcun esito, con l’aumento dei rischi di insorgenza di patologie cui tale stimolazione è collegata.
Quindi la previsione di creazione di un numero di embrioni non superiore a tre si pone in definitiva in contrasto con l’art. 3 della Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza che quello dell’uguaglianza, in quanto il legislatore in situazioni differenti riserva il medesimo trattamento; viene ravvisato anche un contrasto con l’art. 32 Cost., per un generale pregiudizio alla salute della donna ed, eventualmente, anche ad un pregiudizio connesso del feto. Viene, pertanto, escluso l’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare. Tra le varie questioni dichiarate dalla Corte Cost. inammissibili vi è anche quella relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della L. 40/04, nella parte in cui non consente, dopo la fecondazione dell’ovulo, la revoca della volontà all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Questa sentenza appare in più punti condivisibile posto che pone fine ad un’animata querelle giurisprudenziale e dottrinale circa l’ammissibilità e costituzionalità dei limiti posti dalla L. 40/04. In punto di procreazione medicalmente assistita è indubbio che, in un sistema giuridico ove vigono dei principi generali (basati sull’autodeterminazione, sulla salute e sulla possibilità, in talune circostanze, di ricorrere ai progressi scientifici onde essere assistiti in un evento importante come quello della nascita di un figlio), sia quanto meno opportuno che, nell’ambito della procreazione assistita, non vi siano aspetti demandati a forme irragionevoli di pregiudizio etico che, alla fine, si riflettono su beni primari che non possono e non devono trovare limitazione alcuna, in linea con i fondamenti della nostra Costituzione. Si ritiene che questa sentenza, “illuminata”, abbia avuto il coraggio e la dignità intellettuale di non subire nessun tipo di influenza di carattere etico e religioso andando a precisare e chiarire ciò che non era stato fatto dal Legislatore nel 2004 in punto di procreazione medicalmente assistita. Ciò che spiace a chi scrive è, invece, la parte in cui sia stata ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, L. 40/04. Questo perché si ritiene il divieto posto dopo la fecondazione dell’ovulo alla revoca della volontà di accedere alla procreazione assistita non pienamente in linea con i principi generali dell’autodeterminazione e della possibilità, che esiste anche nel nostro ordinamento, di interrompere la gravidanza qualora vi siano i presupposti di cui alla L. 194/78. Infatti, si ritiene manifestamente infondata ed emotiva la paura che eventuali possibilità di scelta possano essere dirette a scopi di miglioramento della specie umana, basti leggere quanto previsto, ad esempio nella L. 194/78. Si ritiene, quindi, che per ragioni di coerenza sistematica anche nell’ipotesi indicate dall’art. 6, comma 3, della L. 40/04 ci dovrebbe essere la possibilità di revoca del consenso al trattamento di procreazione medicalmente assistita.
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