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Commento Sentenza Corte di Cassazione civile n. 24791 dell’ 8 ottobre 2008. La Responsabilità della Struttura Ospedaliera e del medico

Di Massimiliano Naso

La Cassazione in questa sentenza è tornata a parlare di alcune questioni che riguardano la responsabilità medica e che consolidano un orientamento ormai pacifico di questi ultimi anni.

Infatti in questa sentenza si affrontano questioni inerenti sia la responsabilità della struttura ospedaliera, che la natura della responsabilità del prestatore d’opera professionale e del consenso informato.

La Cassazione, quindi, afferma che l’accettazione del paziente in una struttura ospedaliera, sia pubblica che privata, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera di spedalità, laddove tra paziente e medico si crea un tipo di rapporto di natura contrattuale fondato sul contatto sociale, che si modella sul contratto d’opera professionale, in base al quale il medico è tenuto all’esercizio della propria attività nell’ambito dell’ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto.

Questo principio ormai è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, a far data dalla sentenza n. 589 del 1999, la natura della responsabilità del prestatore d’opera professionale è sempre stata indicata dal legislatore come contrattuale, con tutte le conseguenze anche in termini di prova.

Pertanto il medico dovrà provare, essendo la colpa presunta, che l’inesattezza della prestazione sia dipesa da cause a lui non imputabili, mentre il danneggiato dovrà solo provare il contratto e la difformità della prestazione ricevuta.

Con riferimento alla diligenza il criterio è quello di cui all’art. 1176 c.c. e cioè la diligenza richiesta è quella qualificata. La perizia di ogni singolo prestatore d’opera andrà considerata anche avuto riguardo al grado di specializzazione proprio di ogni singolo professionista.

Infatti la Corte ha più volte ribadito il concetto che a diversi gradi di perizia corrispondono diversi gradi di specializzazione.

La limitazione della responsabilità del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui all’art. 2236 c.c., si applica solamente ai casi in cui è previsto un grado di difficoltà della prestazione molto elevato, ed in ogni caso in riferimento esclusivamente all’imperizia, e non certamente alle ipotesi di negligenza o imprudenza.

La distinzione tra prestazioni di facile esecuzione e quelle implicanti la soluzioni di problemi di particolare difficoltà, non può però valere come criterio di distribuzione dell’onere della prova, ma può valere solo come criterio per valutare il grado di diligenza e della conseguente colpa del medico.

Fatta questa precisazione l’art. 2236 c.c., secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, non ha alcuna rilevanza ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, quindi incombe al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione.

Se si verifica un risultato non previsto rispetto al programma terapeutico ed alla comune esperienza, il medico e la struttura devono fornire la prova di questa circostanza, devono dare la prova di aver usato la diligenza richiesta e di aver adottato gli accorgimenti idonei, se non riescono a dare questa prova saranno soccombenti.

Infine la sentenza tratta del consenso informato.

L’obbligo del consenso costituisce la legittimazione al trattamento sanitario senza il quale il trattamento deve considerarsi illecito.

Quest’obbligo attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, deve essere partecipato e consentire al medesimo di assentire al trattamento oppure no.

La violazione di tale obbligo comporta, secondo la Corte, anche una violazione delle regole della correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.).

Questa sentenza appare piuttosto interessante perché racchiude in sé circa dieci anni di giurisprudenza della Corte e consolida una serie di orientamenti in ordine alla responsabilità del medico.


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