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Commento Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 27337/08

di Massimiliano Naso

Le Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 27337/2008, affronta una questione relativa ad un sinistro, ove coinvolto era un minore, a seguito del quale venivano riportate delle lesioni personali con postumi permanenti.

Il problema, sin da subito, si concentra sulla prescrizione biennale dell’azione, posto che la parte attrice procedeva per la tutela dei propri diritti in un periodo successivo ai due anni dall’avvenuto sinistro stradale, ragione per cui, sia in primo grado che in secondo grado, parte attrice risultava soccombente, visto il disposto di cui all’art. 2947, 2 comma, C.c.; il quale prevede che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli si prescrive in due anni, non essendo stata proposta la querela per il reato di lesioni, poiché a suo tempo gli attori non avevano provveduto in tal senso.

La questione è decisamente interessante, rilevato che nel nostro ordinamento una causa di estinzione del diritto soggettivo, a seguito dell’inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo, determinato dalla legge, è, per l’appunto, la prescrizione.

Gli articoli che interessano il caso di specie sono essenzialmente due, da un lato abbiamo le prescrizioni di cui all’art. 2947 c.c., dall’altro quelle di cui all’art. 157 c.p., che stabiliscono, queste ultime, tempi di prescrizione diversi ed, in questo ultimo caso, più lunghi rispetto ai due anni di cui all’art. 2947 c.c.

La questione affrontata ha analizzato una serie di precedenti giurisprudenziali per cercare di capire se sia applicabile, in caso di mancata denuncia-querela del fatto, la prescrizione di cui al Codice civile o quella del Codice penale.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello, senza molte incertezze, hanno applicato l’art. 2947, 2 comma, c.c. così da evitare qualsiasi tipo di ragionamento sulla procedibilità del fatto di reato ovvero sulla circostanza che il reato possa essere considerato tale dalla legge e, quindi, che il fatto possa in via astratta essere considerato come un reato a prescindere dalla sua procedibilità o meno.

Il ragionamento, invece, delle Sezioni Unite, si concentra, soprattutto, su questo aspetto determinante, ed, infatti, nella sentenza si legge apertamente: “In effetti la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui all’art. 2947, 3 comma, c.c., non richiede assolutamente che il fatto di reato sia procedibile ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo che il fatto sia “considerato dalla legge come reato”. Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggettivi ed oggettivi del reato, astrattamente previsto mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale”.

Essenzialmente, le Sezioni Unite indicano un principio di diritto che fa riferimento all’illecito civile che dà la possibilità di considerare lo stesso come un reato, anche qualora il giudizio penale non sia stato effettivamente promosso.

Qui, ciò che dovrà, secondo le Sezioni Unite, fare il Giudice, incidenter tantum, sarà valutare secondo le norme del processo civile la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.

Fatte queste valutazioni, se vi sarà la sussistenza del reato, si potrà e dovrà, secondo le Sezioni Unite, applicare i termini di prescrizione più lunghi, a prescindere dalla circostanza che vi sia stata o meno una denuncia-querela.

Certamente, questa coraggiosa sentenza dà modo di aprire una discussione su quanto possa fare, nell’ambito del procedimento civile, un Giudice che non ha potuto usufruire dell’attività di indagine tipica del processo penale affidata al Pubblico ministero.

La riflessione, a caldo, è che si chiede al Giudice civile, essenzialmente, di astrarsi e valutare, incidenter tantum, se vi è un reato oppure no.

Questa possibilità di astrazione e capacità di valutazione non è priva di rischi posto che nel nostro ordinamento, ormai da molti anni, vige il sistema che alcuni autori hanno definito “del doppio binario” proprio per distinguere, in tutti i sensi, il processo civile da quello penale, così da potersi avere, ad esempio, la liquidazione di un risarcimento del danno in sede civile, anche se si è proceduto all’archiviazione della notizia di reato in sede penale e viceversa.

Adesso, fornire uno strumento di valutazione che dovrebbe spettare solo al Giudice penale, in sede civile, offre, sicuramente, uno spunto di riflessione, posto che, come anticipato, gli strumenti, le modalità ed i procedimenti penale e civile, andrebbero, in ogni caso lasciati distinti.

In conclusione, appare ragionevole poter affermare che le Sezioni Unite, con la suddetta sentenza, hanno inteso introdurre un principio che se da un lato, puramente astratto, sembra trovare la propria ratio in una logica di interpretazione sistematica corretta e di “buon senso”, dall’altro, ossia da un punto di vista meramente pratico e applicativo, sembra richiedere uno sforzo eccessivamente sbilanciato verso il Giudice civile in relazione all’interpretazione ed alla valutazione della fattispecie concreta nonché ai propri strumenti di indagine.

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