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Commento sentenza Cassazione n. 29832/08- Il danno esistenziale e le prime interpretazioni dopo la sentenza della Cassazione Sezione Unite n. 26972/08

di Massimiliano Naso

La Corte Suprema di Cassazione, Sez Lavoro, torna ad affrontare l’attualissimo tema del danno esistenziale, fornendo uno strumento valido per l’interpretazione giurisprudenziale di questa voce di danno, soprattutto alla luce della sentenza di Cass. Sez. Unite n. 26972/08 che ha creato non pochi problemi di interpretazione, già emersi in dottrina.

Il fatto riguardava, essenzialmente, il licenziamento di un lavoratore subordinato, poi reintegrato in servizio, che per un lunghissimo periodo si vedeva costretto a svolgere attività, nonché ad espletare mansioni, di livello molto basso, come fare delle fotocopie e rifilare le stesse, che, certamente, non erano rispondenti alla qualifica attribuitagli.

Il Tribunale, in primo grado, liquidava, tra gli altri, anche il danno esistenziale, voce di danno poi confermata dalla Corte d’Appello, in secondo grado, riconoscendo un risarcimento del danno pari al 50% del trattamento economico maturato nel periodo in cui si era avuto il comportamento censurato.

Uno dei motivi del ricorso in Cassazione, all’esito della sentenza della Corte d’Appello, fu una presunta ed insufficiente motivazione circa la quantificazione del suddetto danno esistenziale.

La Corte, per dare una risposta agli interrogativi circa l’ammissibilità del danno esistenziale, è proprio partita dalle Sez. Unite n. 26972/08 precisando, in primo luogo, che il danno non patrimoniale deve essere inteso come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica anche in assenza di reato.

La sentenza della Corte sul punto recita: “In effetti, nell’ampia categoria di danno non patrimoniale (da responsabilità contrattuale o extracontrattuale), il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle quali, comunque, il giudice deve tener conto al fine di poter addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale.

Così esprimendosi, la Corte, essenzialmente, ribadisce in parte quanto già indicato nella sentenza delle Sezioni Unite precisando, però, un elemento essenziale, e cioè: laddove vi sia il presupposto della “serietà” del danno non patrimoniale da intendersi come pregiudizio sul fare areddituale del soggetto che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse, lo stesso, poiché oggettivamente accertabile, dovrà essere necessariamente valutato e considerato e, conseguentemente, si potrà parlare di un danno che in dottrina viene definito come esistenziale.

Quel che qui interessa è certamente l’aspetto della chiarificazione di ciò che hanno voluto dire i Giudici di legittimità nella più volte indicata sentenza delle sezioni unite n. 26972/08, e, cioè escludere i cosiddetti “danni bagatellari” per riconoscere, invece, tutti gli altri danni meritevoli di tutela, oggettivamente accertabili, che hanno determinato un pregiudizio sul fare areddituale del soggetto e che ne hanno modificato le abitudini e le relazioni dello stesso.

Questo modo di interpretare la sentenza delle sezioni unite n. 26972/08 è certamente condivisibile ed è meritevole di attenzione, anche in riferimento all’onere di allegazione per dimostrare l’avvenuto pregiudizio esistenziale, il quale deve, necessariamente, seguire dei criteri precisi attraverso delle prove a dimostrazione del pregiudizio che potranno, eventualmente, anche prendere in considerazione elementi presuntivi.

Riteniamo che questa sia una delle molte sentenze che la Corte Suprema di Cassazione pronuncerà sulla figura del danno esistenziale a conforto di chi ha sempre ritenuto che tale voce di danno, per la sua importanza e rilevanza costituzionale, non può essere eliminata tra le richieste risarcitorie del danno non patrimoniale laddove ve ne siano gli estremi.

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