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Commento sentenza 26972/08 S.U. Cassazione

Di Massimiliano Naso

Brevi riflessioni sulla condanna del danno esistenziale

Con questa sentenza le Sezioni Unite si sono occupate di rispondere alle molte domande provenienti dal mondo del diritto, sia in dottrina che in giurisprudenza, sul danno esistenziale.

Il risultato è a dir poco deludente ma non, come potrebbe pensarsi, perché si è esclusa una voce di danno, motivo di animate querelle giurisprudenziali, bensì perché anziché porsi fine ad un argomento controverso, si è dato spazio all’interpretazione ed alla poca chiarezza, così innescandosi un meccanismo che porterà, inevitabilmente, a discutere molto sia in dottrina che in giurisprudenza.

Le Sezioni Unite hanno perso una importante occasione di mettere a tacere le “confusioni” in tema di danno non patrimoniale, fornendo uno strumento eccessivamente “elastico”, che ben può adattarsi a chi tende a non riconoscere l’esistenza del danno esistenziale e a chi, invece, crede sia meritevole di tutela costituzionale.

Questo, dal mio punto di vista, è il vero limite di questa sentenza, ma vediamo perché:

Credo che chiunque si sia avvicinato in questi ultimi anni allo studio del danno esistenziale, non possa che essere d’accordo con le Sezioni Unite nella parte in cui cerchi di escludere i “danni bagatellari” dalle voci di danno meritevoli di tutela, infatti danni come: la rottura del tacco da scarpa o l’errato taglio di capelli, non possono trovare ingresso nel nostro sistema giuridico. Non credevo, in ogni caso, che tali voci di danno potessero creare problemi di interpretazione del danno esistenziale, infatti credevo fosse ben chiaro che si trattasse di voci ben diverse, l’unica cosa che mi viene da dire a tal proposito è che finalmente su questo punto si è messo ordine, del resto certi danni privi di fondamento erano stati riconosciuti quasi esclusivamente dai giudici di pace.

Ma non voglio dilungarmi sul punto, perché ritengo sia pacifico, quel che stupisce è che quei danni che in via manifesta nulla c’entravano con il danno esistenziale, hanno finito per trascinare via anche quest’ultima voce di danno.

Quando ho letto la sentenza la prima volta, ero molto contento del fatto che gli otto “quesiti” fossero ben formulati e precisi, purtroppo però non posso dire lo stesso delle risposte.

Le Sezioni Unite, essenzialmente, hanno voluto dare una lettura del danno non patrimoniale considerando, da un lato l’art. 2059 c.c. e, dall’altro, il carattere della “tipicità” di tali danni.

Cioè si dice: l’art. 2059 c.c. permette la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, con il presupposto della sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito civile: condotta, nesso causale, danno; trattandosi di danno non patrimoniale vi è l’elemento della “tipicità”, quindi tale danno esiste ed è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge o nei casi vi sia la violazione di diritti inviolabili dell’uomo.

Ora vi è da chiedersi: ma il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo non prende in considerazione l’uomo di oggi?

Tanti anni fa, ricordo, che quando si parlava di danno biologico, prima della famosa sentenza della Corte costituzionale 184/86 che ebbe il “coraggio” di spostare il problema del danno biologico dall’art. 2059 c.c., all’art. 2043 c.c., parlando di “danno evento”, molti facevano fatica a capire dove mettere questa voce di danno; la discussione sia in dottrina che in giurisprudenza era più che viva; poi è intervenuta nuovamente la Corte con l’altrettanto nota sentenza 372/94, che ha fatto un passo indietro in tema di danno psichico sofferto dal congiunto della vittima, tutte questioni “vecchie” che hanno finito per essere previste in via definitiva dal d. lgs. 209/05 che ha fornito una definizione legislativa del danno biologico.

Con il danno esistenziale mi sa che si verificheranno problemi simili, mi sa che dovremmo aspettare ancora un po’ di anni, anche se già in questa sentenza, si dice che: la tutela del danno non patrimoniale, oltre che nei casi previsti dalla legge, è prevista nei casi di lesioni specifiche dei diritti inviolabili della persona e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Nella sentenza delle S.U. ad un dato momento, misteriosamente, si parla di danno da perdita del rapporto parentale dicendosi che trattasi di pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, specificandosi che in questo caso vengono in essere dei pregiudizi che, “ per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonomo categoria di danno. Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell’ambito del danno biologico (omissis) saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica”.

Qui si fa l’ipotesi dell’assenza di rapporti sessuali in una coppia sposata e del diritto-dovere reciproco di avere tali rapporti.

Quindi si dice che il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile se e solo se risulti essere entro i limiti costituzionali dell’ingiustizia qualificata del danno.

Ecco, qui si discuterà all’infinito!

Prima si parla di “tipicità” poi si dice che la costituzione può essere letta anche in altro modo, sì perché non mi pare vi sia un diritto costituzionalmente garantito, in modo esplicito, alla sessualità nel rapporto matrimoniale, o sbaglio?

Allora, delle due una, o diamo una lettura “rigida” della costituzione, oppure diciamo che forse non tutti i danni non patrimoniali possono dirsi così “tipici” come la cassazione cerca di farci credere.

Questo sembra un punto nodale, anche perché a ben leggere alcune sentenze recenti della cassazione, in questi ultimi anni, si è cercato di trovare delle definizioni anche piuttosto precise di questa voce di danno per non scivolare nei danni “bagatellari”, ma evidentemente ciò non è bastato.

Sul finire poi, nella commentata sentenza, viene detto che interessi di natura non patrimoniale possono essere rilevanti nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, senza ricorrere al cumulo delle azioni, sempre facendosi un richiamo alla costituzione.

E si conclude dicendo: “E’ compito del giudice accertare l’effettiva sussistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.

Qui si dice essenzialmente che il risarcimento alla persona debba essere integrale, cioè deve risarcire il pregiudizio, ma non più di questo.

In questa sentenza mi aspettavo di trovare una risposta, anche contenitiva e chiara, al problema molto sentito nelle aule dei tribunali, del risarcimento del danno esistenziale, mi aspettavo di trovare anche dei chiari criteri onde definire quando poter chiedere questa voce di danno e come poter monetizzare la stessa, i famosi criteri di liquidazione, gli oneri di allegazione, insomma mi aspettavo di trovare un risposta in linea con le esigenze, direi più che giuste, del nostro ordinamento, di porre fine ad un dibattito giurisprudenziale che non portava da nessuna parte, o meglio che determinava troppo spesso l’esigenza di rivolgersi alla Corte di cassazione.

Diversamente dalle mie aspettative trovo una sentenza che apre nuovamente le porte del confronto e del dibattito, in cui si trovano elementi che danno speranza, ma che non risolvono la questione, che certamente farà molto discutere.

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