Commento Sent. n. 4493/09 Cass. Sez. III Civile Il giudizio di equità ed il risarcimento del danno non patrimoniale
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 12/03/2009
di Massimiliano Naso
La Corte di Cassazione con questa sentenza si pronuncia circa un caso di morte di un gatto a seguito di degenza presso una clinica veterinaria, in cui il gatto veniva ricoverato e praticata una trasfusione con sangue non compatibile.
Il proprietario del gatto, a seguito della morte dello stesso, adiva l’autorità giudiziaria onde richiedere un risarcimento del danno per la morte dell’animale di affezione, per fatto e colpa addebitabile a chi ebbe ad eseguire la prestazione.
In prima analisi, il Giudice di pace riconosceva un danno morale per il decesso del gatto, in seguito la clinica, avverso la sentenza del Giudice di pace, proponeva un ricorso per Cassazione.
In tale sede, i Giudici di legittimità, oltre ad assumere un’evidente presa di posizione circa l’impugnabilità delle sentenze del Giudice di pace, se non per violazione delle norme processuali previste dal nostro codice di procedura civile all’art. 360, affrontano la questione che più interessa, e cioè la questione inerente la violazione dell’art. 2236 c.c. e le regole di cui all’art. 2059 c.c. nell’interpretazione costituzionalmente orientata, rispetto anche agli ultimi interventi, sia della Cassazione in Sezione semplice che in Sezioni Unite, sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
Quel che stupisce, da subito, è un’apparente incongruenza rispetto a quanto affermato, ad esempio, nelle ormai nota sent. 26972/08 Cass. SS.UU. rispetto, appunto, alla risarcibilità della categoria dei danni non patrimoniali. Infatti, le SS.UU. nella suddetta sentenza, in più parti, sottolineano la necessità di evitare la risarcibilità dei cc.dd. danni bagatellari, a fronte, invece, della necessità di prevedere un ristoro integrale del pregiudizio, laddove ve ne siano gli estremi, sia in riferimento, appunto, ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., sia in riferimento alle indispensabili allegazioni e prove dedotte agli atti.
Invece, con questa sentenza, le Sezione Terza apre la previsione di cui alle SS.UU. ad un’ulteriore possibilità interpretativa, strettamente collegata al giudizio di equità del Giudice di pace, quindi, entro i limiti previsti dalla legge, di pronunciarsi su questioni che non siano previste secondo le regole di cui all’art. 2059 c.c. Ossia anche fuori dai casi determinati dalla legge, e attinenti alla lesione della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia provato ed allegato anche presuntivamente il pregiudizio subito.
Certamente, questa sentenza non aiuta chi è in cerca di chiarimenti rispetto anche e non solo agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, poiché sembra avvalorare, ancor di più, la tesi di chi sostiene si stia assistendo ad un momento storico di grande crisi del danno non patrimoniale che non trova una esaustiva, univoca e chiara definizione normativa, ma che, tuttavia, si presta, troppo spesso, alle valutazioni e considerazioni di buona parte degli operatori del diritto, che forse non hanno ancora saputo rispondere, appunto, in maniera chiara, alle necessità di una società che si sta muovendo molto più rapidamente di quanto non abbia fatto, o sita facendo, il legislatore.
Non sembra opportuno ed utile entrare nel merito di quanto deciso dalla Cassazione che astrattamente può anche essere considerato un processo logico-giuridico che ha il suo fondamento, poiché sembra, invece, più utile porre l’accento sulla crisi, direi a questo punto evidente, sia in dottrina che in giurisprudenza, che stiamo vivendo in riferimento al danno non patrimoniale, ai suoi confini applicativi alla relativa collocazione sistematica ed all’interpretazione, in generale, del rispettivo contenuto.
A parere di chi scrive, questa crisi è dovuta ad una necessità di adeguare il Codice civile alle esigenze della società moderna e fin tanto che non vi sarà un intervento legislativo chiaro ed univoco, che riesca a mettere ordine in via definitiva rispetto alle esigenze dell’uomo moderno sulle figure di danno non patrimoniale, come, ad esempio, il danno esistenziale, il danno morale ed il danno biologico, vi sarà sempre la possibilità di interpretare un articolo, come l’art. 2059 c.c., nato in una realtà storico-giuridica completamente diversa rispetto a quella di oggi, nelle direzioni che più si ritengono confacenti al modus pensandi ed operandi di ogni singolo operatore del diritto.
