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Commento sent. Cass. n. 29191/08 L’evoluzione del danno biologico e del danno morale

di Massimiliano Naso

Con questa sentenza la terza sezione della Cassazione Civile affronta una questione inerente un sinistro stradale ed i criteri di risarcimento danni nei casi di lesioni molto gravi.

Il fatto riguardava, essenzialmente, un uomo di mezza età, il quale, investito ripetutamente da un’autovettura, versava in condizioni gravissime, tanto da riportare un danno biologico nella misura del 62% di invalidità.

A seguito della sentenza di primo grado, venne riconosciuta la responsabilità del conducente dell’autovettura ed il Tribunale provvedeva alla condanna del medesimo al pagamento di una somma ritenuta non soddisfacente da parte dell’investito, il quale impugnava la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Salerno. In accoglimento parziale dell’appello principale veniva quantificato un danno maggiore e, conseguentemente, veniva condannato il proprietario dell’autovettura nonché l’assicurazione al pagamento del residuo dovuto.

Successivamente, la sentenza veniva impugnata per vizio di motivazione, error in iudicando ed, in particolar modo, veniva impugnata perché ritenuta in contrasto e violazione degli artt. 2043-2056-1223-1226 C.c., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. ed in relazione agli artt. 2-3 Cost., nella parte in cui non era stato previsto un risarcimento integrale del danno alla persona .

Da un’attenta analisi, la Corte di Cassazione enuncia un principio di diritto che prevede, essenzialmente ,che, nell’ipotesi in cui si verifichino delle lesioni gravi, il danno biologico deve essere valutato secondo un principio di personalizzazione dello stesso, avuto riguardo anche alla componente della capacità lavorativa, del danno psichico, di quell’estetico e della perdita della vita di relazione.

Per poter fare questo, il Giudice, secondo la Corte, non può fare riguardo solo ai valori tabellari della stima della gravità del danno, ma deve valutare ed aggiungere le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell’eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato. In riferimento, invece, al danno morale, la Corte afferma che la valutazione di questo tipo di danno che, ovviamente, è autonomo rispetto al danno biologico, ed attiene ad un diritto inviolabile della persona; (facendosi anche un riferimento alla Carta di Nizza ed al Trattato di Lisbona), si “deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell’integrità morale una quota minore del danno alla salute”.

Con questa sentenza abbiamo modo di valutare, attentamente, come nel nostro ordinamento si stia spostando l’attenzione, in tema di danno alla persona, sulla componente personale del soggetto leso.

Ciò che interessa capire è come poter prevedere un risarcimento del danno nell’ipotesi, sia di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, nella sua veste integrale.

Sembra di poter dire, infatti, che quel che interessa tutti gli operatori del diritto, sia in dottrina che in giurisprudenza, sia il fatto di non lasciare dei vuoti giuridici che inevitabilmente lascerebbero spazio all’interpretazione soggettiva di ognuno di noi e che, purtroppo, possono portare e condurre l’operatore del diritto in una strada errata.

Anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08, per quanto da una lettura rapida ed emotiva possa sembrare vi sia stata l’esclusione della voce del danno esistenziale, in realtà, si è detto che è importante prevedere un ristoro integrale del danno, ove vi siano, naturalmente, le prove di un danno ulteriore rispetto ai noti danni, biologico morale e patrimoniale.

Anche in questa sentenza, infatti, si fa riferimento ad un principio generale, ormai consolidato, di personalizzazione, sia del danno biologico che del danno morale.

Sarà compito, quindi, da una parte degli avvocati di allegare e provare che effettivamente vi siano stati altre componenti di danno in un sinistro per cui si intende procedere e, dall’altra, sarà compito del Giudice valutare le indicate componenti e liquidare quella maggior somma dovuta rispetto a quella indicata, ad esempio del danno biologico, come conteggio in relazione alle tabelle ed al valore dell’integrità psicofisica quantificata, eventualmente, dal consulente.

Infatti, quello che qui viene chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione è che i valori tabellari rilasciati, a seguito di un sinistro, dai consulenti, che si sono occupati o che si debbono occupare di un caso, fanno chiaramente riferimento ad un punteggio che è frutto di un’elaborazione scientifica che segue criteri e protocolli medici e che presta la sua attenzione sul valore uomo nella sua componente assoluta ed impersonale.

Svincolare la quantificazione e la valutazione del danno morale da meri calcoli matematici in relazione a quanto accertato, secondo l’utilizzo delle tabelle, per il danno biologico, sarà non solo possibile, ma più che legittimo, alla luce della prevalenza del principio generale del risarcimento integrale del danno alla persona.

Conseguentemente, nell’ipotesi di perdita, ad esempio, di un braccio, a seguito di un sinistro, avremo il valore del braccio che sarà proporzionato all’età del soggetto ed alla circostanza che trattasi di braccio sinistro o destro. Questa valutazione darà un punteggio uguale per tutti, ma che risulta parziale o, comunque, può risultare parziale se non si prende anche in considerazione la componente soggettiva di ogni essere umano.

Ritengo che questo sia il principio, utile a tutti noi, che deve passare per una corretta valutazione del danno alla persona nella sua veste integrale.

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Un Commento a “Commento sent. Cass. n. 29191/08 L’evoluzione del danno biologico e del danno morale”

  1. tonino passeggiato Scrive:

    Leggendo questo articolo ed essendo anche io in una situazione analoga di contenzioso x un riarcimento,non gradito, da parte dell’assicurazione,relativa ad un incidente stradale accaduto in provincia di Salerno–maiori–di cui sono attore,mi vedo curioso nel farmi notare quale tabella di valutazione danno( Milano,Roma,o altre…)applicataVI—sperando in una vostra risposta,Vi ringrazio anticipatamente–

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