Commento sent. 14883/08 del Tribunale di Milano Consenso informato e rifiuto alle cure mediche
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 08/01/2009
di Massimiliano Naso
Con questa sentenza del Tribunale di Milano si affronta uno dei temi più sentiti e discussi di questi ultimi anni, infatti, gli argomenti affrontati riguardano il consenso informato e la possibilità di cura di un paziente affetto da un certo tipo di patologia che preveda una cura cui lo stesso non volle sottoporsi.
Il caso è quello di un paziente che viene ricoverato presso una struttura ospedaliera di Milano con una diagnosi di “ematemesi ed emelena da sospetta neoplasia gastrica”.
Il paziente era ministro del culto dei Testimoni di Geova e, allorché gli venne prospettata la necessità di effettuare una terapia emotrasfusionale, lo stesso, rifiutava categoricamente. Egli, infatti, fin dall’inizio del suo ricovero, aveva prontamente informato i sanitari delle proprie convinzioni religiose ed aveva, altresì, consegnato un documento scritto, di proprio pugno, nel quale manifestava in maniera chiara il rifiuto di essere curato con trasfusioni di sangue.
Altra circostanza non secondaria, fu che le insistenze dei medici ed il timore di subire trasfusioni coatte avevano convinto il paziente a dimettersi dalla struttura ospedaliera in cui si trovava inizialmente per trasferirsi presso altra struttura, dove il professore primario aveva assicurato il rispetto delle sue convinzioni e volontà. Nonostante ciò, una volta arrivato nella nuova struttura ospedaliera, i medici proposero una nuova terapia trasfusionale che il paziente continuava a rifiutare.
Eseguita una consulenza psichiatrica, dalla quale emergeva una piena volontà di intendere e di volere del paziente, i medici della struttura convocavano alcuni agenti della PS per fare allontanare i familiari e, con l’ausilio di alcuni infermieri, immobilizzavano il paziente e procedevano ad effettuare, in via coatta, la trasfusione.
Il paziente si dimenava, urlava, si opponeva, ma senza risultato alcuno. Dopo poco, lo stesso, decedeva.
Il processo penale si concludeva con l’archiviazione, in quanto il GIP del Tribunale di Milano escludeva la qualificazione penale della condotta dei medici. La struttura ospedaliera convenuta si costituiva eccependo lo stato di necessità, ex art. 2045 c.c., a fronte del pericolo di vita del paziente, la cui patologia non prevedeva altra terapia alternativa che la trasfusione. In sede istruttoria, il CTU confermava la circostanza che si trattava dell’unico rimedio possibile e che in assenza di trasfusione, il paziente sarebbe andato incontro a morte certa.
Al di là della vicenda, senz’altro in più punti shockante, che poi in fase istruttoria ha avuto anche altri aspetti che interessano meno, quel che si ritiene importante rilevare è la decisione del Giudice milanese sul confine tra medico e paziente e possibilità di cura o di rifiuto dei trattamenti.
Essenzialmente, il Giudice valuta attentamente quelle che sono le correnti di pensiero in dottrina ed in Giurisprudenza, tra chi pensa che il diritto a rifiutare il trattamento trovi un limite nelle esigenze di salvaguardia della vita umana, concepita come valore supremo e chi, invece, sostiene che i trattamenti sanitari non possono essere imposti contro la volontà di un soggetto coscientemente dissenziente, così come condivide la Cassazione nelle sue più recenti sentenze (Cass. 16/10/07 n. 21748; 15/09/2008 n. 23676).
Il Giudice di Milano sposa, quindi, quest’ultimo orientamento indicando come non sia possibile la previsione di cui all’art. 2045 c.c. nel caso di specie e prendendo come criteri ispiratori l’art. 1 della L. 23/12/78 n. 833 e la L. 145 del 28/03/2001.
Viene anche valutato nella sentenza l’aspetto della posizione di garanzia del medico, segnalando però che tale posizione di garanzia sia stata, nella realtà, abbondantemente superata per eccesso di intervento che ha determinato, da un lato una grave violazione di una precisa volontà del paziente, dall’altro, la morte dello stesso.
Fatte le riflessioni di cui sopra, il Giudice riteneva per la condanna dei convenuti, sia sotto il profilo del danno biologico, che sotto quello del danno morale.
Si ritiene condivisibile l’orientamento del Tribunale di Milano alla luce del combinato disposto interpretativo dal quale si desume la ratio decidendi del Giudice milanese. Infatti, i principali riferimenti normativi, utilizzati come punti cardine della suddetta pronuncia, vanno individuati:
- nella su citata legge n. 833/78, che stabilisce la disciplina dei TSO, ove non è prevista la trasfusione coatta posto che, per di più, il paziente era pienamente capace di intendere e di volere;
- Nell’art. 32 Cost., che recita che “ Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge”;
- Nell’art. 13 Cost. che afferma l’inviolabilità della libertà personale.
Appare quanto meno sconcertante che, in un mondo ove si cerca di fare spazio a delle importanti figure di tutela come quelle del consenso informato, ci siano episodi di questo tipo che, non solo denunciano una grave carenza informativa da parte di alcune strutture ospedaliere e di alcuni medici, ma, anche, una impostazione del rapporto medico-paziente di tipo paternalistico, che sicuramente è desueta e va respinta fermamente.
La suddetta sentenza, sembra, ancora una volta, porre con fermezza l’accento su di un tema, ossia l’applicazione del diritto all’autodeterminazione, il quale, in questa delicata fase storica e sociale, non può essere solo vittima di mere applicazioni o richiami normativi.
Lo sforzo del Giudice milanese, appare, quindi, quello di cercare di individuare le ragioni di fondo delle propria motivazione, non tanto nell’applicazione di norme di rango primario, bensì nella Carta costituzionale stessa, vedi il richiamo all’art. 32-13 Cost., attribuendo a tale fonte un ruolo di riferimento normativo in relazione ad un tema che, purtroppo, ancora oggi, non trova soddisfacente ed accurata considerazione da parte del Legislatore.
