Commento alla sentenza n. 581 dell’11 gennaio 2008
SCRITTO DA: admin Nessun Commento 24/09/2008
Di Massimiliano Naso
“Le sezioni Unite sono tornate ad affrontare un tema piuttosto sentito relativo alla responsabilità del Ministero della Sanità per contagi da emotrasfusioni.
Con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 581, le sezioni Unite, affrontano diverse questioni con richiami ad altre sentenze (577 del 2008), alla natura della responsabilità dell’ente ospedaliero, sia esso privato o pubblico. Come noto in questi ultimi anni la Cassazione si è sempre espressa univocamente in riferimento alle prestazioni delle strutture ospedaliere, che hanno natura contrattuale, equiparabili per certi versi alle prestazioni alberghiere, che configurano un contratto atipico a prestazioni corrispettive. La conseguenza di questi orientamenti ricade certamente sulla natura della responsabilità dell’ente ospedaliero che come anticipato è contrattuale, e in caso di contestazioni mosse da un paziente sarà a carico della struttura ospedaliera la prova dell’esatto adempimento, questo a prescindere dal fatto che tra la struttura ed il medico che ha eseguito materialmente la prestazione vi sia un rapporto di lavoro subordinato. La struttura ospedaliera avrà quindi l’obbligo di fornire una prestazione composta da più aspetti, vi sarà l’obbligo di mettere a disposizione del paziente del personale medico e paramedico, vi sarà l’obbligo di fornire delle attrezzature adeguate, oltre a tutte le attività di tipo alberghiero. La portata della responsabilità dell’ente ha un contenuto piuttosto ampio poiché prescinde dalla colpa del medico ma si riferisce al contratto concluso con il paziente. Alla luce di ciò l’ambito in cui individuare il rapporto giuridico tra paziente ed ente è quello dell’inadempimento contrattuale, con tutte le regole previste nel nostro ordinamento. Il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione, dovendo risarcire il danno in caso di inadempimento, sino al limite dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1218 c.c.) ove nel caso in cui sia incolpevole non è fonte di responsabilità e determina l’estinzione dell’obbligazione (art. 1256 c.c.).
Altro tema affrontato dalla sentenza delle sezioni Unite è quello del dies a quo dal quale decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. La Corte, riprendendo l’evoluzione giurisprudenziale di altre pronunce (Cass. n. 12666 del 2003; Cass. n. 9927 del 2000) ha specificato che “il danno si manifesta all’esterno quando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche in relazione alla sua rilevanza giuridica.” La Corte ha ritenuto quindi che il termine di prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento decorre dal momento in cui “la malattia viene percepita o può essere percepita (… )tenuto conto delle conoscenze scientifiche(…) quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza (…)”. Conseguentemente occorre che la vittima, innanzitutto abbia una oggettiva percezione del contagio, ed in secondo luogo, che la stessa sia in grado di ricostruire la dinamica del contagio grazie ai mezzi scientifici a sua disposizione, avendo ben realizzato il contenuto dell’antigiuridicità del danno.
La Corte poi inquadra la responsabilità del Ministero nell’ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza e passa ad esaminare la questione relativa al nesso causale. Preliminarmente la Corte osserva che in sede civilistica non vi è stato un recepimento dell’elaborazione penalistica del nesso causale in relazione al fatto illecito, nel civile infatti si parla di danno ingiusto. Ai fini della sanzione penale viene imputato al reo il fatto-reato mentre nella responsabilità civile ciò che viene imputato è il danno e non il fatto in quanto tale. Il danno, specifica la Corte, rileva, sotto il profilo civilistico, sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili, specificando che la sussistenza del solo fatto lesivo senza il danno-conseguenza, fa venir meno l’obbligazione risarcitoria. Nel caso che la Corte ha dovuto affrontare la fattispecie è di tipo omissivo, con le conseguenti difficoltà nella ricerca ed interpretazione del nesso causale.
Il punto è cercare di individuare quelli che sono i criteri di imputazione in sede civile posto un dato comportamento del medico o dalla struttura ospedaliera e di un danno del paziente.
In realtà il nesso causale, in sede civilistica, è sempre stato trattato in base alla disciplina di cui agli articoli 40 e 41 Cp., facendo un chiaro richiamo alla teoria della condicio sine qua non e indicando come ciascuno possa dirsi responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, sia di tipo omissivo che di tipo attivo, che possono prevedersi nel momento in cui si è manifestata l’azione, così escludendosi tutte le conseguenze atipiche o imprevedibili. Sulle modalità in cui deve compiersi il giudizio di adeguatezza, (se cioè deve farsi con valutazione ex ante o ex post) la Corte dice, così come indicato dalla dottrina tedesca, che deve compiersi con valutazione ex ante, al momento della condotta, dovendosi accertare se nel momento in cui è avvenuta l’azione era del tutto prevedibile o no una conseguenza di un tipo o di un altro. La Corte specifica quindi che ciò che rileva non è la prevedibilità dell’evento da parte dell’agente, bensì la prevedibilità dello stesso in ambito scientifico o statistico.
Il caso che le sezioni Unite hanno dovuto affrontare tratta di imputazione per omissione colposa ove il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto, e qui viene affermato che non è possibile riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l’evento, conseguentemente la responsabilità non sorge non perché l’omissione in se non sia antigiuridica, poiché lo è in ogni caso, ma perché quel tipo di omissione non ha causato l’evento. La Corte afferma quindi che è vero che la responsabilità civile orbita intorno al danno mentre quella penale intorno all’autore del reato, ma anche in sede civile è sempre necessario individuare un autore se non si vuole trasformare la responsabilità civile in una assicurazione contro i danni. Essenzialmente mentre quando si fa riferimento alla responsabilità penale il rapporto eziologico ha come punto di riferimento la condotta dell’agente, nella responsabilità civile no, bisognerà prendere in prestito le norme di cui agli articoli 40 e 41 Cp in assenza di altre disposizioni normative.”
