Cass. Civ. SS.UU. n.3677/09 Nuove precisazioni sul danno esistenziale e la relativa prova del danno
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 15/04/2009
Con la presente sentenza, le SS. UU., cose riaffermano i principi di diritto di cui alla sentenza n. 26972/08 in relazione al danno esistenziale.
Infatti, in questa sentenza, che verte principalmente su questioni inerenti la giurisdizione del Giudice ordinario rispetto a quello amministrativo, al terzo motivo, si affronta una questione inerente la presunta prova della sussistenza del danno esistenziale e, quindi, la conseguente erroneità della statuizione del riconoscimento del danno all’immagine ravvisato dalla Corte di Milano, in secondo grado.
Su questo punto, le SS.UU: “Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008 si sono espresse sulla risarcibilità del danno morale ex art. 2059 cod. civ. La pronunzia ha ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Nella medesima sentenza è stato aggiunto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato”.
In riferimento alla prova del danno non patrimoniale di cui sopra, le SS.UU. hanno confermato che la prova possa fornirsi anche per presunzioni semplici, pertanto, viene indicato il seguente principio di diritto: “Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio”.
