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Cass. Civ. Sez.III. n.8093/09 Il rapporto tra struttura ospedaliera e paziente e l’applicabilità del codice dei consumatori

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione, sez. III, risponde ad un’esigenza emersa da un procedimento ordinario circa l’applicabilità del codice del consumo tra cittadini e servizio sanitario nazionale.

Infatti, come noto, il Foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/05 c.d., Codice del consumo, prevede il principio del foro generale della residenza o del domicilio del consumatore, ovvero della competenza territoriale del giudice del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o il proprio domicilio.

In primo luogo, assume rilievo il carattere contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria anche pubblica nei confronti del paziente, così come gli orientamenti giurisprudenziali degli ultimi dieci anni indicano a chiare lettere.

Qui, la Corte di Cassazione chiarisce, secondo questo orientamento, che il rapporto tra cittadino utente e struttura sanitaria pubblica, o convenzionata, non è possibile qualificarlo come un contratto in senso stretto, trattandosi dell’adempimento di un dovere di prestazione discendente dalle leggi.

Mancando, conseguentemente, il contratto, non sembra sia possibile applicare il foro del consumatore che ha appunto come presupposto la conclusione di un contratto in senso stretto.

L’art. 33 comma 2, lett. u), dunque, risulta inapplicabile.

Inoltre, la Corte specifica che, pur essendo in presenza di attività professionali, le stesse attività non sono quelle a cui fa riferimento l’art. 3 lett. e) del Codice del consumo, che rinvia al carattere professionale dell’attività in riferimento al contratto stipulato con il consumatore.

Tale ragionamento vale anche per le strutture convenzionate.

Quindi, al quesito posto se all’utente della prestazione sanitaria, resa da un’azienda ospedaliera pubblica con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, è applicabile la disciplina legislativa del consumatore e quindi, di riflesso il principio generale della residenza o del domicilio del consumatore, ovverosia della competenza territoriale del Giudice del luogo in cui l’utente consumatore ha la propria residenza o domicilio, deve darsi risposta negativa, non potendosi applicare il codice del consumo, in questa fattispecie, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

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