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Cass. Civ. sent. 7875/09 Danno esistenziale da immissioni moleste di fumo di sigarette

Con la sentenza n. 7875/09, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha rigettato il ricorso, avverso la sentenza, della Corte d’Appello di Firenze, con la quale si condannava al pagamento della somma di € 10.000,00, la parte ricorrente a titolo di risarcimento dei danni esistenziali, determinati da immissioni moleste di fumo di sigarette.

Al di là del carattere mediatico che ha assunto la suddetta vicenda, per l’apparente relativa originalità, si può brevemente affermare che la sentenza in questione si distingue per aver confermato il diritto al risarcimento del danno esistenziale dovuto ad immissioni moleste di fumo di sigarette, danno riconosciuto e liquidato dalla Corte d’Appello di Firenze. Tali immissioni hanno determinato una diminuzione della normale vivibilità dell’ abitazione dei soggetti danneggiati e, conseguentemente, sono risultate idonee a determinare il configurarsi di pregiudizi, meritevoli di tutela e costituzionalmente garantiti.

Eccetto un breve cenno alla differenza tra danno-evento e danno-conseguenza, tuttavia, la Suprema Corte non sembra offrire alcuno spunto ulteriore, (forse e sicuramente perché non necessario ai fini della decisione), circa l’iter logico giuridico utilizzato dalla Corte d’Appello di Firenze, ai fini dell’accertamento nonché relativo riconoscimento del danno esistenziale liquidato.

Quel che resta confermato è che la nota sentenza della Cass S.U. n. 26972/08, contenente, secondo alcuni commentatori, la definitiva condanna del danno esistenziale, continua a ricevere ripetute e costanti smussature, (conferma ne è la sentenza in questione), a quegli angoli che forse non sono risultati essere tanto spigolosi e netti, a differenza di come è apparso, invece, a molti.

Il rigetto di un ricorso, con il quale si richiedeva la cassazione di una pronuncia avente ad oggetto specificamente danni esistenziali, dovrà, al di là della laconica, ma certo incisiva motivazione della Cassazione Sezione Terza, certamente porre nuovi e meno superficiali spunti di riflessione, circa il danno esistenziale e la relativa collocazione nel nostro ordinamento.

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