Attività di “equipe”
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 03/10/2008
Cassazione Penale, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 41317
“In tema di colpa medica nell’attività di “equipe”, ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro risponde dell’evento illecito, non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento”.
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