Aspetti della responsabilità del medico ortopedico
SCRITTO DA: Studio Legale Naso Nessun Commento 08/05/2009
Cassazione civile, sez. III, 03 marzo 1995, n. 2466
Il comportamento dello specialista ortopedico che adotti pratiche terapeutiche diverse da quelle raccomandate dalla letteratura medica non è conforme al canone della perizia del medico professionista e determina responsabilità per inadempimento indipendentemente dalla circostanza che il sanitario non disponesse, presso la sua struttura ospedaliera, dei mezzi necessari per far ricorso alla migliore tecnica.
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