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Aspetti del “nuovo” danno non patrimoniale alla luce della sentenza delle SS.UU. Cass. n. 26972/08 Cass. Sez. III, 13/01/2009, Sent. 469

di Massimiliano Naso

La Cassazione Sez. III con questa sentenza affronta uno dei tanti casi di responsabilità medica che riguarda la nascita di un neonato totalmente paraplegico.

Il caso è molto interessante perché, in punto di motivazione, la Cassazione ha modo di andare a precisare quanto già indicato dalle Sezioni Unite con l’ormai nota sentenza 26972/08.

Infatti, la Cassazione afferma che la Corte di Appello milanese è vincolata al seguente principio di diritto: “nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1 delle SS.UU. 26972/08 cit.) come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle Sezioni Unite come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SS.UU. 26972/08 cit.) il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.) tenendosi conto (punto 4.8 delle SS.UU. 26972/08 cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso (vedi 4.9 delle SS.UU. cit.).

Con questo principio di diritto la Cassazione va, quindi, a puntualizzare e precisare uno degli aspetti fondamentali in punto di risarcibilità del danno non patrimoniale e cioè la liquidabilità ed esistenza del danno morale iure proprio nell’ampia accezione che è stata indicata dalle SS. UU. sotto il principio del risarcimento integrale del danno.

Infatti, è importante capire e puntualizzare che alcuni aspetti del danno, come il danno morale o il danno esistenziale, non sono scomparsi e non sono stati eliminati con la sentenza delle SS.UU. 26972/08, ma, semplicemente, sono stati inseriti nel genus danno non patrimoniale con la richiesta, da parte della Cassazione, di un maggior rigore in termini di prova, e cioè di un danno che va considerato come danno-conseguenza e che, conseguentemente, può essere liquidato nella misura in cui se ne provi e si alleghi l’effettivo pregiudizio.

Questo il principio che è passato e che deve, dal mio punto di vista, essere valutato e considerato in ogni situazione che si dovesse prospettare ove si evincono profili di danno non patrimoniale che hanno a che fare con il danno morale oppure con il danno esistenziale.

Chi si limita, invece, ad affermare, in maniera del tutto generica, che, all’esito della sentenza 26972/08, non sia più possibile parlare di danno esistenziale o di danno morale dice una cosa altamente imprecisa e sicuramente contraria rispetto a ciò che, in realtà, intendeva la Cassazione sotto il profilo della risarcibilità di tutte le voci del danno non patrimoniale a prescindere dal “nomen juris” attribuito o indicato.

Si ribadisce che il principio generale, infatti, è, e deve essere, solamente quello del ristoro integrale del danno, ove onere di chi lo richiede sarà quello della prova ed allegazione che può avvenire anche per presunzione.

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